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Circolare 68

Circ 68 Validità dell’anno scolastico

Monte ore annuale, limite massimo di assenze e criteri di deroga

Utente Animatore Digitale

da Animatore Digitale

Docente

Lecce, 27 ottobre 2025

CIRCOLARE n. 68

 

Ai Docenti

Agli Studenti

Ai Genitori

e, p.c., Al DSGA

 

Oggetto: Validità dell’anno scolastico – Monte ore annuale, limite massimo di assenze e criteri di deroga

In riferimento alla normativa vigente — D.Lgs. 62/2017, D.P.R. 122/2008, C.M. n. 20/2011, al recente Decreto Caivano (D.L. 123/2023 convertito in L. 159/2023) e alle disposizioni connesse alla nuova riforma sulla valutazione degli apprendimenti, si ricorda che la validità dell’anno scolastico è subordinata alla frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato di ciascun alunno.

 

Per il nostro Istituto, il monte ore complessivo annuale per ciascun indirizzo è fissato in 1056 ore (1089 ore per le classi prime CAT). Pertanto, il limite massimo di assenze consentite è pari al 25% del monte ore annuale, corrispondente a 264 ore (272 ore classi prime CAT)

 

Monte ore complessivo annuale Percentuale massima di assenze consentite Ore massime di assenza Ore minime di presenza obbligatoria
1056 25% 264 792
1089* 25% 272* 817*

* solo classi prime CAT

 

Ai fini del calcolo della frequenza effettiva, saranno conteggiate non solo le assenze giornaliere, ma anche:

  • le ore di ritardo all’ingresso;
  • le uscite anticipate.

 

Tali situazioni, se reiterate, possono compromettere la validità dell’anno scolastico e incidere sulla possibilità di valutazione finale. Si raccomanda pertanto la massima puntualità e regolarità nella frequenza, quali elementi fondanti del percorso formativo e di responsabilità personale.

 

Il Collegio dei Docenti, con delibera n. XX del 24 ottobre 2025 ha approvato le seguenti tipologie di assenza ammesse alla deroga:

  • assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all’atto della dimissione e convalidato dal medico curante;
  • assenze continuative superiori a 30 giorni o assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato del medico curante attestante la gravità della patologia;
  • adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e I ‘Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987).
  • partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
  • motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell ‘autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo famigliare entro il II grado, rientro nel paese d’origine per motivi legali, trasferimento della famiglia);

 

entrate posticipate o uscite anticipate per:

  • motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo famigliare entro il II grado);
  • terapie continuative per gravi patologie;
  • analisi mediche;
  • donazione di sangue;
  • attività culturali che vedono l’allievo attore o relatore;
  • entrate ed uscite variate rispetto all’orario per disposizione del Dirigente.

 

Le ore scolastiche svolte in attività di recupero, in progetti del PTOF, in maniera aggiuntiva rispetto alle ore di lezione curriculare e debitamente certificate dal docente referente, costituiscono ore effettivamente svolte e concorrono al monte ore annuale.

Tutte le giustificazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, documentate. Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa giustificata o ingiustificata), effettuata durante l’anno scolastico, verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale.

Il mancato conseguimento, tenuto conto delle deroghe riconosciute, della quota di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato comporta la non validità dell’anno scolastico e la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale.

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

        prof. Paolo Antonucci